Art. 3
In vigore dal 27 ott 2005
1. Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
i volatili di cui all', paragrafo 1, siano accompagnati dal certificato veterinario previsto dall'allegato A della decisione 2000/666/CE;
b)
le uova da cova di cui all', paragrafo 2, lettera a), siano accompagnate da un certificato veterinario contenente almeno le informazioni prescritte dal certificato di cui all'allegato E, parte 3, della direttiva 92/65/CEE.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i certificati veterinari che accompagnano le spedizioni degli animali e dei prodotti di cui al paragrafo 1 rechino la seguente dicitura:
«Volatili vivi o uova da cova conformi alle prescrizioni dell' della decisione 2005/760/CE.».
Storico versioni
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