Art. 1
In vigore dal 27 ott 2005
1. Gli Stati membri sospendono, dai paesi terzi o da parti dei medesimi appartenenti alle commissioni regionali dell'UIE di cui all'allegato, le importazioni di:
a)
volatili vivi diversi dal pollame, secondo la definizione di cui all', terzo trattino, della decisione 2000/666/CE;
b)
prodotti ottenuti dalle specie di cui alla lettera a).
2. La sospensione prevista dal paragrafo 1 non si applica ai volatili certificati da un paese terzo, conformemente alla decisione 2000/666/CE, anteriormente alla data di pubblicazione della presente decisione.
Storico versioni
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Proeli:dec:2005:760:oj#art-1