Art. 1

In vigore dal 27 ott 2005
1.   Gli Stati membri sospendono, dai paesi terzi o da parti dei medesimi appartenenti alle commissioni regionali dell'UIE di cui all'allegato, le importazioni di: a) volatili vivi diversi dal pollame, secondo la definizione di cui all', terzo trattino, della decisione 2000/666/CE; b) prodotti ottenuti dalle specie di cui alla lettera a). 2.   La sospensione prevista dal paragrafo 1 non si applica ai volatili certificati da un paese terzo, conformemente alla decisione 2000/666/CE, anteriormente alla data di pubblicazione della presente decisione.
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