Art. 2
In vigore dal 27 ott 2005
1. In deroga all', paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri autorizzano le importazioni di volatili provenienti da o destinate a organismi, istituti e centri riconosciuti dall'autorità competente nello Stato membro di destinazione a norma della direttiva 92/65/CEE.
2. In deroga all', paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri autorizzano le importazioni di:
a)
uova da cova dei volatili di cui all', paragrafo 1, lettera a), purché tali uova:
i)
siano destinate agli organismi, istituti o centri riconosciuti di cui al paragrafo 1, oppure
ii)
siano destinate a incubatoi specificamente riconosciuti dall'autorità competente, nei quali non vengano contemporaneamente incubate uova di pollame e nei quali la schiusa delle uova avvenga soltanto dopo una fumigazione che garantisca una decontaminazione efficace del guscio;
b)
campioni raccolti da qualsiasi tipo di volatile i quali siano confezionati in modo sicuro e inviati direttamente, sotto la responsabilità delle autorità competenti del paese di spedizione compreso nell'elenco dell'allegato, a un laboratorio riconosciuto in uno Stato membro a fini di diagnosi di laboratorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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