Art. 5

In vigore dal 17 ott 2005
Il tasso di conversione per le domande presentate in valuta nazionale dagli Stati membri conformemente alla decisione 90/424/CEE nel corso del mese «n» è quello in vigore il decimo giorno del mese «n + 1» o il primo giorno precedente per il quale sia fissato un tasso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:732:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo