Art. 4
In vigore dal 17 ott 2005
L’importo delle spese da rimborsare agli Stati membri per l’attuazione delle prove previste dai programmi non deve superare il seguente massimale:
a)
ELISA test
:
EUR 1 per test;
b)
test di immunodiffusione su gel di agar
:
EUR 0,6 per test;
c)
test HI per H5/H7
:
EUR 4 per test;
d)
test di isolamento dei virus
:
EUR 30 per test;
e)
test di reazione a catena della polimerasi (PRC)
:
EUR 10 per test.
Storico versioni
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Proeli:dec:2005:732:oj#art-4