Art. 4

In vigore dal 17 ott 2005
L’importo delle spese da rimborsare agli Stati membri per l’attuazione delle prove previste dai programmi non deve superare il seguente massimale: a) ELISA test : EUR 1 per test; b) test di immunodiffusione su gel di agar : EUR 0,6 per test; c) test HI per H5/H7 : EUR 4 per test; d) test di isolamento dei virus : EUR 30 per test; e) test di reazione a catena della polimerasi (PRC) : EUR 10 per test.
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