Art. 3

In vigore dal 17 ott 2005
La partecipazione finanziaria della Comunità alle spese per l’analisi dei campioni è concessa a ciascuno Stato membro a concorrenza dell’importo massimo stabilito nell’allegato I. Detta partecipazione viene concessa a condizione che lo Stato membro: a) metta in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per l'attuazione del programma nazionale; b) presenti entro il 31 marzo 2006 alla Commissione ed al laboratorio comunitario di riferimento per l’influenza aviaria una relazione finale sull’esecuzione tecnica del programma e sui risultati conseguiti, conforme ai modelli riportati negli alllegati II, III, IV e V; c) trasmetta alla Commissione i necessari elementi di prova riguardo alle spese sostenute durante il periodo per il quale il programma è approvato; d) attui il programma in modo efficace, in particolare l’autorità competente deve assicurare che il prelievo dei campioni sia eseguito correttamente.
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