Art. 2
In vigore dal 17 ott 2005
Gli Stati membri effettuano indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici in conformità con tali programmi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:732:oj#art-2