Art. 2
In vigore dal 6 ott 2005
Gli Stati membri sospendono l'importazione dalla Cina dei seguenti prodotti:
a)
carni fresche di pollame;
b)
preparazioni di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di pollame;
c)
alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame;
d)
uova per il consumo umano; nonché
e)
trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli.
Storico versioni
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Proeli:dec:2005:692:oj#art-2