Art. 2

Art. 2

In vigore dal 6 ott 2005
Gli Stati membri sospendono l'importazione dalla Cina dei seguenti prodotti: a) carni fresche di pollame; b) preparazioni di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di pollame; c) alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame; d) uova per il consumo umano; nonché e) trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli.
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