Art. 1

In vigore dal 6 ott 2005
1.   Gli Stati membri sospendono l'importazione dalla Thailandia dei seguenti prodotti: a) carni fresche di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento; b) preparazioni a base di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni delle specie di cui alla lettera a); c) alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti delle suddette specie; d) uova per il consumo umano; nonché e) trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione dei prodotti contemplati dal presente articolo ottenuti da volatili macellati anteriormente al 1o gennaio 2004. 3.   I certificati veterinari/documenti commerciali che scortano le partite dei prodotti di cui al paragrafo 2 recano una delle diciture seguenti a seconda della categoria di cui trattasi: «Carni fresche di pollame/Carni fresche di ratiti/Carni fresche di selvaggina da penna selvatica/Carni fresche di selvaggina da penna d'allevamento/Prodotto a base di carne costituito da o contenente carni di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d'allevamento/Preparazione di carne costituita da o contenente carni di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d'allevamento/Alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d'allevamento (1) ottenuti da volatili macellati anteriormente al 1o gennaio 2004 e in conformità dell', paragrafo 2, della decisione 2005/692/CE della Commissione (1)  Cancellare la voce non pertinente.» " 4.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, qualora la carne di tali specie abbia subito uno dei trattamenti specifici indicati ai punti B, C o D della parte 4 dell'allegato II alla decisione 2005/432/CE della Commissione (4).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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