Art. 3

In vigore dal 6 ott 2005
Gli Stati membri sospendono l'importazione dalla Malaysia dei seguenti prodotti: a) alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame; b) uova per il consumo umano; nonché c) trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli.
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Art. 3 Decisione (UE) 2005/692 — Testo vigente | Portale Normativo