Art. 3
In vigore dal 6 ott 2005
Gli Stati membri sospendono l'importazione dalla Malaysia dei seguenti prodotti:
a)
alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame;
b)
uova per il consumo umano; nonché
c)
trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli.
Storico versioni
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