Art. 6
In vigore dal 21 set 2005
Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, l’Italia comunica alla Commissione le misure previste e adottate per conformarvisi compilando il questionario allegato alla presente decisione.
In particolare, entro lo stesso termine, l’Italia trasmette un elenco completo di tutte le misure di aiuto contemplate dalla presente decisione, che distingua per ciascuna di esse l’ammontare concesso, l’ammontare compatibile in virtù di una delle citate esenzioni, nonché l’ammontare da recuperare. Infine, sempre entro lo stesso termine, l’Italia trasmette tutti i documenti comprovanti che le procedure di recupero sono state avviate presso i beneficiari degli aiuti illegali ed incompatibili.
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