Art. 2

In vigore dal 21 set 2005
Sono incompatibili con il mercato comune i seguenti aiuti previsti dalla deliberazione 4607/2001: a) tutti gli aiuti agli investimenti a favore delle grandi imprese; b) gli aiuti a favore delle PMI concessi in relazione ad investimenti di sostituzione e tutti gli aiuti agli investimenti per la parte eccedente la soglia del 15 % di intensità lorda di aiuto, per quanto riguarda le piccole imprese, e del 7,5 %, per quanto riguarda le medie imprese; c) gli aiuti agli investimenti a favore delle microimprese, diversi da quelli indicati nell’, per la parte eccedente il 15 % di intensità lorda di aiuto; d) in seguito all’entrata in vigore della nuova disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (33) e all’accettazione da parte dello Stato membro (34) della proposta di misure utili per l’adeguamento dei regimi precedentemente approvati, ai sensi del punto 77 della disciplina di cui sopra, vale a dire dal 1o gennaio 2002: i. gli aiuti agli investimenti per la tutela dell’ambiente, per l’adeguamento alle norme comunitarie vincolanti recentemente entrate in vigore, per la parte eccedente la soglia del 15 % di intensità lorda di aiuto- se sono a favore delle PMI — e, in ogni caso, se beneficiarie sono le grandi imprese. ii. gli aiuti agli investimenti per la tutela dell’ambiente, per il superamento delle norme comunitarie obbligatorie o in loro assenza, per la parte eccedente l’intensità di aiuto lorda del 30 %, nei confronti delle grandi imprese (40 % per le PMI), iii. tutti gli aiuti alle attività di assistenza e consulenza nel settore dell’ambiente destinati alle grandi imprese; e) gli aiuti all'internazionalizzazione delle imprese, fatti salvi gli aiuti per la prima partecipazione di un’impresa ad una fiera o esposizione, limitatamente alle PMI, e gli aiuti che soddisfano i criteri fissati dalla comunicazione della Commissione relativa all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (35); f) i contribuiti denominati «aiuti all’occupazione» (costituiti, di fatto, da aiuti ai servizi di assistenza e consulenza e alle spese relative alla brevettazione di marchi), di cui siano beneficiarie le grandi imprese; g) tutti gli aiuti ai servizi di consulenza di cui siano beneficiarie le grandi imprese; h) gli aiuti di intensità dell’80 %, concessi per progetti comuni nell’ambito di programmi comunitari, tra i cui beneficiari vi siano anche le imprese.
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Art. 2 Decisione (UE) 2006/945 — Testo vigente | Portale Normativo