Art. 5

In vigore dal 21 set 2005
1.   L’Italia adotta tutte le misure necessarie volte a recuperare presso i beneficiari gli aiuti illegali e incompatibili, di cui all’, eventualmente messi a loro disposizione. 2.   l’Italia sospende ogni versamento di aiuti incompatibili a partire dalla data della presente decisione. 3.   Il recupero è effettuato senza indugio conformemente alle procedure del diritto nazionale, purché permettano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. 4.   Gli aiuti da recuperare sono maggiorati degli interessi maturati a partire dalla data in cui sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo. 5.   Gli interessi sono calcolati in base delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE. 6.   l’Italia ingiunge a tutti i beneficiari degli aiuti di cui all’ di rimborsare gli aiuti illegali e gli interessi calcolati come sopra illustrato, e ciò entro due mesi a far data dalla notifica della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:945:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 5 Decisione (UE) 2006/945 — Testo vigente | Portale Normativo