Art. 5
In vigore dal 21 set 2005
1. L’Italia adotta tutte le misure necessarie volte a recuperare presso i beneficiari gli aiuti illegali e incompatibili, di cui all’, eventualmente messi a loro disposizione.
2. l’Italia sospende ogni versamento di aiuti incompatibili a partire dalla data della presente decisione.
3. Il recupero è effettuato senza indugio conformemente alle procedure del diritto nazionale, purché permettano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.
4. Gli aiuti da recuperare sono maggiorati degli interessi maturati a partire dalla data in cui sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo.
5. Gli interessi sono calcolati in base delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.
6. l’Italia ingiunge a tutti i beneficiari degli aiuti di cui all’ di rimborsare gli aiuti illegali e gli interessi calcolati come sopra illustrato, e ciò entro due mesi a far data dalla notifica della presente decisione.
Storico versioni
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