Art. 3

In vigore dal 21 set 2005
Le misure, previste dai nuovi criteri di applicazione del regime N192/97, trasmessi con lettera A/34747 del 25.6.2004, modificati e integrati con lettera A/34426 del 2.6.2005 a favore delle microimprese con un organico massimo di due persone, costituiti da determinate attività artigianali corrispondenti a mestieri tradizionali tipici in via di estinzione e da talune attività di prossimità nel settore del commercio, elencati in maniera tassativa nel testo di detti criteri di applicazione, non costituiscono aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato.
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