Art. 16

Attuazione e controllo del bilancio

In vigore dal 20 set 2005
Attuazione e controllo del bilancio 1.   Il direttore attua il bilancio della CEPOL. 2.   Entro il 1o marzo successivo alla chiusura dell’esercizio, il contabile della CEPOL trasmette al contabile della Commissione i conti provvisori e la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio. Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati conformemente all’articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5) (di seguito «regolamento finanziario»). 3.   Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell’esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori della CEPOL nonché una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio. 4.   Ricevute le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori della CEPOL ai sensi dell’articolo 129 del regolamento finanziario, il direttore redige i conti definitivi della CEPOL sotto la propria responsabilità e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione. 5.   Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi della CEPOL. 6.   Entro il 1o luglio dell’anno successivo, il direttore trasmette i conti definitivi, unitamente al parere del consiglio di amministrazione, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio. 7.   I conti definitivi sono pubblicati. 8.   Il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni entro il 30 settembre e ne trasmette copia al consiglio di amministrazione. 9.   Anteriormente al 30 aprile dell’anno n + 2, il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà discarico al direttore della CEPOL dell’esecuzione del bilancio dell’esercizio n.
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Attuazione e controllo del bilancio (Art. 16 Decisione (UE) 2005/681) — Testo vigente | Portale Normativo