Art. 15
Bilancio
In vigore dal 20 set 2005
Bilancio
1. Le entrate della CEPOL sono costituite, fatti salvi altri introiti, da un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell’Unione europea (sezione della Commissione).
2. Le spese della CEPOL comprendono le spese del personale, amministrative, di infrastruttura e d’esercizio.
3. Il direttore prepara una stima delle entrate e delle spese della CEPOL per l’esercizio successivo e la trasmette al consiglio di amministrazione insieme con una tabella provvisoria dell’organico.
4. Le entrate e le spese devono essere in pareggio.
5. Il consiglio di amministrazione adotta il progetto di stato di previsione, che comprende la tabella provvisoria dell’organico e il programma di lavoro preliminare, e lo trasmette alla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno. Se la Commissione ha obiezioni sul progetto di stato di previsione, essa consulta il consiglio di amministrazione entro 30 giorni.
6. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (di seguito «autorità di bilancio») insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea.
7. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime relative alla tabella dell’organico e all’importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea, che trasmette all’autorità di bilancio conformemente all’articolo 272 del trattato CE.
8. L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione per la CEPOL. L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico per la CEPOL.
9. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio e la tabella dell’organico della CEPOL. Essi diventano definitivi dopo l’adozione finale del bilancio generale dell’Unione europea. Se necessario sono adeguati di conseguenza.
10. Qualsiasi modifica al bilancio, nonché alla tabella dell’organico, segue la procedura di cui ai paragrafi da 5 a 9.
11. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all’autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l’affitto o l’acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.
12. Il ramo dell’autorità di bilancio che abbia comunicato l’intenzione di esprimere un parere lo trasmette al consiglio di amministrazione entro sei settimane dalla notifica del progetto.
Storico versioni
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