Art. 14
Punti di contatto
In vigore dal 20 set 2005
Punti di contatto
In ciascuno Stato membro può essere istituito un punto di contatto nazionale CEPOL. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di organizzare tale punto di contatto nel modo in cui ritiene opportuno, esso sarà di preferenza costituito dalla delegazione dello Stato membro nel consiglio di amministrazione. Il punto di contatto nazionale assicura una cooperazione efficace tra la CEPOL e gli istituti di formazione.
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