Art. 18

Lotta antifrode

In vigore dal 20 set 2005
Lotta antifrode 1.   Per la lotta alle frodi, alla corruzione e ad altre attività illecite, si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (7). 2.   La CEPOL aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ed emana prontamente le opportune disposizioni applicabili al direttore della CEPOL e al personale del segretariato della stessa. 3.   Le decisioni in materia di finanziamento e gli accordi e strumenti di attuazione che ne conseguono prevedono espressamente la possibilità che la Corte dei conti e l’OLAF effettuino, se del caso, controlli in loco presso i beneficiari delle risorse della CEPOL e gli agenti responsabili della loro allocazione.
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Lotta antifrode (Art. 18 Decisione (UE) 2005/681) — Testo vigente | Portale Normativo