Art. 4

In vigore dal 8 set 2005
Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
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Art. 4 Decisione (UE) 2005/648 — Testo vigente | Portale Normativo