Art. 1

In vigore dal 8 set 2005
Gli Stati membri sospendono le importazioni di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento e uova da cova di tali specie provenienti dai distretti amministrativi della Bulgaria elencati all’allegato della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:648:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo