Art. 3
In vigore dal 8 set 2005
1. In deroga all’, lettere a) e b), gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui al suddetto articolo e ottenuti da pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento provenienti dai distretti amministrativi della Bulgaria di cui all’allegato della presente decisione macellati prima del 16 luglio 2005.
2. I certificati veterinari che accompagnano le partite dei prodotti di cui al paragrafo 1 recano le seguenti indicazioni:
«Carni fresche di pollame/carni fresche di ratiti/carni fresche di selvaggina da penna selvatica/carni fresche di selvaggina da penna d’allevamento/prodotto a base di carne costituito da o contenente carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d’allevamento/preparazione a base di carne costituito da o contenente carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d’allevamento in conformità dell’, paragrafo 1, della decisione 2005/648/CE (*1).
(*1) Cancellare a seconda del caso.»
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3. In deroga all’, lettera b), della presente decisione, gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carni costituiti da o contenenti carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d’allevamento, qualora le carni di tali specie siano state sottoposte a uno dei trattamenti specifici di cui ai punti B, C o D della parte 4 dell’allegato II di cui alla decisione 2005/432/CE della Commissione.
Storico versioni
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