Art. 2

In vigore dal 8 set 2005
Gli Stati membri sospendono le importazioni dai distretti amministrativi della Bulgaria elencati all’allegato della presente decisione per quanto riguarda: a) le carni fresche di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento; b) le preparazioni a base di carne e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne delle specie di cui alla lettera a).
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