Art. 4
In vigore dal 6 set 2005
1. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione riguardo alle misure adottate in applicazione dell'.
2. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente in merito a qualsiasi cambiamento nelle norme di protezione e ai casi in cui le misure adottate dalle autorità incaricate di vigilare sul rispetto da parte della CBSA delle norme di protezione stabilite nell'allegato non siano sufficienti a garantire tale rispetto.
3. Se le informazioni raccolte in applicazione dell' e dei paragrafi 1 e 2 di questo articolo dimostrano che non sono più rispettati i principi fondamentali necessari per assicurare un livello di protezione adeguato delle persone fisiche, o che un qualunque organismo incaricato di vigilare sul rispetto da parte della CBSA delle norme di protezione stabilite nell'allegato non assolve efficacemente il suo compito, la CBSA ne è informata ed all’occorrenza si applica la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2 della direttiva 95/46/CE al fine di abrogare o di sospendere la presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2006:253:oj#art-4