Art. 2

In vigore dal 6 set 2005
La presente decisione concerne l’adeguatezza della protezione fornita dalla CBSA al fine di rispondere alle prescrizioni dell'articolo 25, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE e non ha alcuna influenza su altre condizioni o limitazioni che attuano altre disposizioni della direttiva e riguardano il trattamento di dati personali negli Stati membri.
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