Art. 1
In vigore dal 6 set 2005
Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2 della direttiva 95/46/CE, l'Agenzia dei servizi di frontiera del Canada (Canada Border Services Agency, in appresso CBSA) è considerata in grado di garantire un livello di protezione adeguato dei dati PNR trasferiti dalla Comunità riguardanti i voli con destinazione nel Canada, conformemente alla dichiarazione d'intenti figurante all'allegato I.
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