Art. 3

In vigore dal 6 set 2005
1.   Fatti salvi i poteri che consentono loro di adottare misure per assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali adottate in applicazione di disposizioni diverse dall'articolo 25 della direttiva 95/46/CE, le autorità competenti degli Stati membri possono esercitare i poteri di cui dispongono attualmente per sospendere il trasferimento di dati alla CBSA al fine di tutelare le persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nei casi seguenti: a) un'autorità canadese competente ha constatato che la CBSA non rispetta le norme applicabili in materia di protezione; o b) è probabile che le norme di protezione stabilite dall'allegato non siano rispettate; vi sono motivi ragionevoli di credere che la CBSA non adotti o non adotterà, in tempi opportuni, i provvedimenti che s'impongono per risolvere il caso in questione; proseguire il trasferimento di dati comporterebbe un rischio imminente di grave pregiudizio per le persone interessate e le autorità competenti dello Stato membro si sono ragionevolmente sforzate, in tali circostanze, di avvertire la CBSA e di darle la possibilità di rispondere. 2.   La sospensione del trasferimento cessa nel momento in cui è garantita l'applicazione delle norme di protezione e l'autorità competente interessata negli Stati membri ne è avvertita.
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