Art. 7

Partite di prodotti a base di carne in transito o immagazzinati nella Comunità

In vigore dal 3 giu 2005
Partite di prodotti a base di carne in transito o immagazzinati nella Comunità Gli Stati membri garantiscono che le partite di prodotti a base di carne, introdotte nella Comunità e destinate a un paese terzo, immediatamente dopo il transito o dopo magazzinaggio ai sensi dell’, paragrafo 4, o dell’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, e non destinate all’importazione nella Comunità europea, rispettino i seguenti requisiti: a) provengono dal territorio di un paese terzo o da una parte di esso, di cui all’elenco dell’allegato II e sono state sottoposte al trattamento minimo previsto ai fini dell’importazione dei prodotti a base di carne delle specie in esso contemplate; b) soddisfano le pertinenti condizioni di polizia sanitaria previste per le specie interessate, così come stabilite nei modelli di certificato sanitario e di polizia sanitaria di cui all’allegato III; c) sono accompagnate da un certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all’allegato IV, firmato da un veterinario ufficiale presso i competenti servizi veterinari del paese terzo interessato; d) la loro ammissione al transito o al magazzinaggio (a seconda dei casi) è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata nella Comunità.
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Partite di prodotti a base di carne in transito o immagazzinati nella Comunità (Art. 7 Decisione (UE) 2005/432) — Testo vigente | Portale Normativo