Art. 9

Disposizioni transitorie

In vigore dal 3 giu 2005
Disposizioni transitorie Gli Stati membri autorizzano l’importazione nella Comunità di partite di prodotti a base di carne provvisti di certificazione conforme ai modelli di certificati veterinari di cui alle decisioni 97/41/CEE o 97/221/CEE, per un periodo di sei mesi dal 17 giugno 2005.
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