Art. 8

Deroga per alcune destinazioni in Russia

In vigore dal 3 giu 2005
Deroga per alcune destinazioni in Russia 1.   In deroga all’, gli Stati membri autorizzano il transito nella Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d’ispezione frontalieri comunitari riconosciuti indicati nell’allegato della decisione 2001/881/CE, di partite provenienti dalla Russia e ad essa destinate direttamente o attraverso un altro paese terzo, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata nella Comunità il veterinario ufficiale dell’autorità competente sigilla la partita con un sigillo numerato progressivamente; b) ogni pagina dei documenti di cui all’ della direttiva 97/78/CE, che accompagnano la partita, reca il timbro «SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA», apposto dal veterinario ufficiale dell’autorità competente responsabile del posto d’ispezione frontaliero di entrata nella Comunità; c) devono essere soddisfatti i requisiti procedurali di cui all’ della direttiva 97/78/CE; d) l’ammissione della partita al transito è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale dell’autorità competente responsabile del posto d’ispezione frontaliero di entrata nella Comunità. 2.   Gli Stati membri non consentono operazioni di scarico o di magazzinaggio nella Comunità, secondo la definizione di cui all’, paragrafo 4, o all’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra. 3.   Gli Stati membri garantiscono che l’autorità competente effettui controlli regolari volti a verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotti in uscita dalla Comunità corrisponda al numero di partite e ai quantitativi in entrata.
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Deroga per alcune destinazioni in Russia (Art. 8 Decisione (UE) 2005/432) — Testo vigente | Portale Normativo