Art. 5
Condizioni sanitarie relative alla carne fresca utilizzata nella produzione di prodotti a base di carne destinati all’importazione nella Comunità
In vigore dal 3 giu 2005
Condizioni sanitarie relative alla carne fresca utilizzata nella produzione di prodotti a base di carne destinati all’importazione nella Comunità
Gli Stati membri autorizzano l’importazione di prodotti a base di carne ottenuti da carni fresche conformi ai requisiti sanitari comunitari prescritti per l’importazione di tali carni nella Comunità.
Storico versioni
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