Art. 5

Condizioni sanitarie relative alla carne fresca utilizzata nella produzione di prodotti a base di carne destinati all’importazione nella Comunità

In vigore dal 3 giu 2005
Condizioni sanitarie relative alla carne fresca utilizzata nella produzione di prodotti a base di carne destinati all’importazione nella Comunità Gli Stati membri autorizzano l’importazione di prodotti a base di carne ottenuti da carni fresche conformi ai requisiti sanitari comunitari prescritti per l’importazione di tali carni nella Comunità.
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Condizioni sanitarie relative alla carne fresca utilizzata nella produzione di prodotti a base di carne destinati all’importazione nella Comunità (Art. 5 Decisione (UE) 2005/432) — Testo vigente | Portale Normativo