Art. 3

Condizioni riguardanti le specie e gli animali

In vigore dal 3 giu 2005
Condizioni riguardanti le specie e gli animali Gli Stati membri garantiscono che le partite di prodotti a base di carne importati nella Comunità siano ottenuti da carni o da prodotti a base di carne delle specie o degli animali seguenti: a) pollame domestico delle seguenti specie: polli, tacchini, faraone, anatre e oche; b) animali domestici delle seguenti specie: bovini, compresi Bubalus bubalis e Bison bison, suini, ovini, caprini e solipedi; c) selvaggina di allevamento e conigli domestici, secondo la definizione di cui all’, paragrafo 3, della direttiva 91/495/CEE del Consiglio (12); d) selvaggina secondo la definizione di cui all’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/45/CEE del Consiglio (13).
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