Art. 3
Condizioni riguardanti le specie e gli animali
In vigore dal 3 giu 2005
Condizioni riguardanti le specie e gli animali
Gli Stati membri garantiscono che le partite di prodotti a base di carne importati nella Comunità siano ottenuti da carni o da prodotti a base di carne delle specie o degli animali seguenti:
a)
pollame domestico delle seguenti specie: polli, tacchini, faraone, anatre e oche;
b)
animali domestici delle seguenti specie: bovini, compresi Bubalus bubalis e Bison bison, suini, ovini, caprini e solipedi;
c)
selvaggina di allevamento e conigli domestici, secondo la definizione di cui all’, paragrafo 3, della direttiva 91/495/CEE del Consiglio (12);
d)
selvaggina secondo la definizione di cui all’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/45/CEE del Consiglio (13).
Storico versioni
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