Art. 4
Condizioni di polizia sanitaria relative all’origine e al trattamento dei prodotti a base di carne
In vigore dal 3 giu 2005
Condizioni di polizia sanitaria relative all’origine e al trattamento dei prodotti a base di carne
Gli Stati membri, subordinatamente al rispetto delle condizioni relative all’origine e al trattamento dei prodotti a base di carne stabilite nell’allegato I, autorizzano l’importazione di prodotti a base di carne originari dei seguenti paesi terzi o di parti dei medesimi:
a)
i paesi terzi elencati nella parte 2 dell’allegato II, oppure le parti dei paesi terzi di cui alla parte 1 dell’allegato II;
b)
i paesi terzi elencati nelle parti 2 e 3 dell’allegato II, oppure le parti dei paesi terzi di cui alla parte 1 dell’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:432:oj#art-4