Art. 4

Condizioni di polizia sanitaria relative all’origine e al trattamento dei prodotti a base di carne

In vigore dal 3 giu 2005
Condizioni di polizia sanitaria relative all’origine e al trattamento dei prodotti a base di carne Gli Stati membri, subordinatamente al rispetto delle condizioni relative all’origine e al trattamento dei prodotti a base di carne stabilite nell’allegato I, autorizzano l’importazione di prodotti a base di carne originari dei seguenti paesi terzi o di parti dei medesimi: a) i paesi terzi elencati nella parte 2 dell’allegato II, oppure le parti dei paesi terzi di cui alla parte 1 dell’allegato II; b) i paesi terzi elencati nelle parti 2 e 3 dell’allegato II, oppure le parti dei paesi terzi di cui alla parte 1 dell’allegato II.
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Condizioni di polizia sanitaria relative all’origine e al trattamento dei prodotti a base di carne (Art. 4 Decisione (UE) 2005/432) — Testo vigente | Portale Normativo