Art. 5

Deroga al divieto di uscita per gli animali che lasciano le zone soggette a restrizioni a fini di scambi intracomunitari

In vigore dal 23 mag 2005
Deroga al divieto di uscita per gli animali che lasciano le zone soggette a restrizioni a fini di scambi intracomunitari 1.   L’autorità competente concede una deroga al divieto di uscita a fini di scambi intracomunitari per i movimenti di animali, del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni a partire dalle zone soggette a restrizioni se: a) gli animali, il loro sperma, i loro ovuli e i loro embrioni soddisfano le condizioni di cui all’; e b) lo Stato membro di destinazione dà preventivamente la sua autorizzazione. 2.   Lo Stato membro di origine degli animali interessati dalla deroga di cui al paragrafo 1 provvede affinché venga aggiunta la seguente menzione supplementare nei rispettivi certificati previsti dalle direttive del Consiglio 64/432/CEE (4), 88/407/CEE (5), 89/556/CEE (6), 91/68/CEE (7) e 92/65/CEE (8): «animali/sperma/ovuli/embrioni (*1) in conformità della decisione 2005/393/CE (*1)  Depennare la menzione non pertinente.» "
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Deroga al divieto di uscita per gli animali che lasciano le zone soggette a restrizioni a fini di scambi intracomunitari (Art. 5 Decisione (UE) 2005/393) — Testo vigente | Portale Normativo