Art. 5
Deroga al divieto di uscita per gli animali che lasciano le zone soggette a restrizioni a fini di scambi intracomunitari
In vigore dal 23 mag 2005
Deroga al divieto di uscita per gli animali che lasciano le zone soggette a restrizioni a fini di scambi intracomunitari
1. L’autorità competente concede una deroga al divieto di uscita a fini di scambi intracomunitari per i movimenti di animali, del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni a partire dalle zone soggette a restrizioni se:
a)
gli animali, il loro sperma, i loro ovuli e i loro embrioni soddisfano le condizioni di cui all’; e
b)
lo Stato membro di destinazione dà preventivamente la sua autorizzazione.
2. Lo Stato membro di origine degli animali interessati dalla deroga di cui al paragrafo 1 provvede affinché venga aggiunta la seguente menzione supplementare nei rispettivi certificati previsti dalle direttive del Consiglio 64/432/CEE (4), 88/407/CEE (5), 89/556/CEE (6), 91/68/CEE (7) e 92/65/CEE (8):
«animali/sperma/ovuli/embrioni (*1) in conformità della decisione 2005/393/CE
(*1) Depennare la menzione non pertinente.»
"
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