Art. 3
Deroga al divieto di uscita per i movimenti interni
In vigore dal 23 mag 2005
Deroga al divieto di uscita per i movimenti interni
1. Ai movimenti interni di animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni a partire da una zona soggetta a restrizioni non si applica il divieto di uscita a condizione che gli animali, il loro sperma, i loro ovuli ed embrioni soddisfino le condizioni di cui all’allegato II o quelle di cui al paragrafo 2 o 3 del presente articolo.
2. L’autorità competente concede una deroga al divieto di uscita per i movimenti interni di cui al paragrafo 1 se:
a)
gli animali provengono da un gregge vaccinato conformemente a un programma adottato dall’autorità competente;
b)
alla data del movimento gli animali sono vaccinati da oltre 30 giorni e da meno di un anno contro il sierotipo o i sierotipi che sono o possono essere presenti in un’area epidemiologicamente rilevante.
3. Quando in un’area epidemiologicamente rilevante delle zone soggette a restrizioni sono trascorsi più di 40 giorni dalla data in cui il vettore ha cessato di essere attivo, l’autorità competente può concedere deroghe al divieto di uscita per i movimenti interni dei seguenti animali:
a)
animali destinati ad aziende registrate a tale scopo dall’autorità competente dell’azienda di destinazione e che possono solo essere trasferiti dalle suddette aziende direttamente verso un macello;
b)
animali sierologicamente negativi (ELISA o AGID*) o sierologicamente positivi ma virologicamente negativi (PCR*); o
c)
animali nati successivamente alla data di cessazione dell’attività del vettore.
L’autorità competente autorizza le deroghe di cui al presente paragrafo solo durante il periodo di cessazione dell’attività del vettore.
Qualora, sulla base del programma di sorveglianza epidemiologica di cui all’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/75/CE, venga individuata una ripresa dell’attività del vettore nella zona soggetta a restrizioni interessata, l’autorità competente provvede affinché le suddette deroghe cessino di essere applicabili.
4. È predisposta una procedura di inoltro sotto il controllo dell’autorità competente, in modo da prevenire qualsiasi ulteriore movimento verso un altro Stato membro di animali trasportati nelle condizioni previste dal presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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