Art. 6

Transito di animali attraverso una zona soggetta a restrizioni

In vigore dal 23 mag 2005
Transito di animali attraverso una zona soggetta a restrizioni 1.   Il transito di animali provenienti da un’area al di fuori di una zona soggetta a restrizioni attraverso una zona soggetta a restrizioni è autorizzato qualora gli animali ed i mezzi di trasporto siano sottoposti ad un trattamento insetticida nel luogo di carico o comunque prima di entrare nella zona soggetta a restrizioni. Quando è previsto un periodo di riposo in un punto di sosta durante il transito attraverso una zona soggetta a restrizioni, si effettua un trattamento insetticida per proteggere gli animali da qualsiasi attacco di vettori. 2.   Nel caso di scambi intracomunitari, il transito è subordinato all’autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di transito e dello Stato membro di destinazione, ed è aggiunta la seguente menzione supplementare nei rispettivi certificati previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE: «Trattamento insetticida con (nome del prodotto) il (data) alle (ore) in conformità con la decisione 2005/393/CE.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:393:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Transito di animali attraverso una zona soggetta a restrizioni (Art. 6 Decisione (UE) 2005/393) — Testo vigente | Portale Normativo