Art. 6
Transito di animali attraverso una zona soggetta a restrizioni
In vigore dal 23 mag 2005
Transito di animali attraverso una zona soggetta a restrizioni
1. Il transito di animali provenienti da un’area al di fuori di una zona soggetta a restrizioni attraverso una zona soggetta a restrizioni è autorizzato qualora gli animali ed i mezzi di trasporto siano sottoposti ad un trattamento insetticida nel luogo di carico o comunque prima di entrare nella zona soggetta a restrizioni.
Quando è previsto un periodo di riposo in un punto di sosta durante il transito attraverso una zona soggetta a restrizioni, si effettua un trattamento insetticida per proteggere gli animali da qualsiasi attacco di vettori.
2. Nel caso di scambi intracomunitari, il transito è subordinato all’autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di transito e dello Stato membro di destinazione, ed è aggiunta la seguente menzione supplementare nei rispettivi certificati previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE:
«Trattamento insetticida con (nome del prodotto) il (data) alle (ore) in conformità con la decisione 2005/393/CE.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:393:oj#art-6