Art. 4

Deroga al divieto di uscita per i movimenti interni a fini di macellazione

In vigore dal 23 mag 2005
Deroga al divieto di uscita per i movimenti interni a fini di macellazione L’autorità competente può concedere una deroga al divieto di uscita da una zona soggetta a restrizioni per gli animali destinati alla macellazione immediata nello stesso Stato membro qualora: a) sia effettuata caso per caso una valutazione di rischio sui possibili contatti tra animali e vettori durante il trasporto al macello, tenendo presenti: i) i dati disponibili attraverso il programma di sorveglianza come stabilito nell’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/75/CE sull’attività del vettore; ii) la distanza dal punto di entrata nella zona non soggetta a restrizioni fino al macello; iii) i dati entomologici sull’itinerario di cui al punto ii); iv) il periodo della giornata in cui avviene il trasporto in riferimento alle ore di attività dei vettori; v) il possibile impiego di insetticidi in conformità con la direttiva 96/23/CE del Consiglio (3); b) gli animali da trasportare non mostrino alcun segno di febbre catarrale degli ovini il giorno del trasporto; c) gli animali siano trasportati direttamente al macello in veicoli sigillati dalle autorità competenti, sotto controllo ufficiale; d) l’autorità competente responsabile del macello sia informata dell’intenzione di inviare animali al macello prima del trasporto e notifichi l’arrivo degli animali all’autorità competente per la spedizione.
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Deroga al divieto di uscita per i movimenti interni a fini di macellazione (Art. 4 Decisione (UE) 2005/393) — Testo vigente | Portale Normativo