Art. 4
Deroga al divieto di uscita per i movimenti interni a fini di macellazione
In vigore dal 23 mag 2005
Deroga al divieto di uscita per i movimenti interni a fini di macellazione
L’autorità competente può concedere una deroga al divieto di uscita da una zona soggetta a restrizioni per gli animali destinati alla macellazione immediata nello stesso Stato membro qualora:
a)
sia effettuata caso per caso una valutazione di rischio sui possibili contatti tra animali e vettori durante il trasporto al macello, tenendo presenti:
i)
i dati disponibili attraverso il programma di sorveglianza come stabilito nell’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/75/CE sull’attività del vettore;
ii)
la distanza dal punto di entrata nella zona non soggetta a restrizioni fino al macello;
iii)
i dati entomologici sull’itinerario di cui al punto ii);
iv)
il periodo della giornata in cui avviene il trasporto in riferimento alle ore di attività dei vettori;
v)
il possibile impiego di insetticidi in conformità con la direttiva 96/23/CE del Consiglio (3);
b)
gli animali da trasportare non mostrino alcun segno di febbre catarrale degli ovini il giorno del trasporto;
c)
gli animali siano trasportati direttamente al macello in veicoli sigillati dalle autorità competenti, sotto controllo ufficiale;
d)
l’autorità competente responsabile del macello sia informata dell’intenzione di inviare animali al macello prima del trasporto e notifichi l’arrivo degli animali all’autorità competente per la spedizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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