Art. 5

In vigore dal 17 mag 2005
1.   Nei certificati genealogici relativi agli embrioni figurano le seguenti indicazioni: a) tutte le indicazioni di cui all’ relative alla femmina donatrice e al toro donatore nonché i rispettivi gruppi sanguigni o i risultati di test che diano garanzie scientifiche equivalenti per certificare la genealogia; b) informazioni che consentano di identificare l’embrione: data della raccolta nonché nomi e recapiti del gruppo di raccolta e del destinatario; c) se ogni fiala contiene più di un embrione occorre precisarne il numero; i suddetti embrioni devono inoltre provenire dai medesimi genitori; d) nome e qualifica del firmatario, data e luogo di emissione del certificato nonché firma della persona autorizzata dall’organizzazione di allevatori che lo rilascia. 2.   Tali indicazioni possono tuttavia figurare in altri documenti che accompagnano gli embrioni, purché l’organizzazione di allevatori che tiene il libro genealogico certifichi i suddetti documenti utilizzando la seguente formula: «Il sottoscritto attesta che nei documenti allegati figurano le indicazioni di cui all’ della decisione 2005/379/CE della Commissione: […]», seguita da un elenco esaustivo dei pertinenti allegati.
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Art. 5 Decisione (UE) 2005/379 — Testo vigente | Portale Normativo