Art. 1
In vigore dal 17 mag 2005
La presente decisione stabilisce le indicazioni che devono figurare nei certificati genealogici o nei documenti che accompagnano negli scambi intracomunitari i bovini riproduttori di razza pura nonché lo sperma, gli ovuli ed embrioni da essi ottenuti. A norma della presente decisione i certificati genealogici sono rilasciati da organizzazioni o associazioni di allevatori autorizzate (di seguito «organizzazioni di allevatori»), ufficialmente riconosciute in conformità della decisione 84/247/CEE. I certificati genealogici relativi allo sperma possono inoltre essere rilasciati da centri di raccolta e di magazzinaggio riconosciuti in conformità della direttiva 88/407/CEE e i certificati genealogici riguardanti gli embrioni possono anche essere rilasciati da gruppi di raccolta riconosciuti a norma della direttiva 89/556/CEE sulla base delle indicazioni fornite dall’organizzazione di allevatori conformemente all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2, della presente decisione.
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