Art. 2

In vigore dal 17 mag 2005
1.   Nei certificati genealogici relativi agli animali figurano le seguenti indicazioni: a) il titolo seguente: «Certificato genealogico rilasciato in conformità della decisione 2005/379/CE della Commissione per quanto concerne gli scambi intracomunitari»; b) nome dell’organizzazione di allevatori, ufficialmente riconosciuta a norma della decisione 84/247/CEE, che rilascia il certificato; c) nome del libro genealogico; d) razza; e) sesso; f) numero d’iscrizione al libro genealogico; g) data di rilascio del certificato; h) sistema d’identificazione; i) numero d’identificazione in conformità del regolamento (CE) n. 1760/2000; j) data di nascita; k) nome e indirizzo dell’allevatore; l) nome e indirizzo del proprietario; m) genealogia: padre nonno paterno nonna paterna libro genealogico n. libro genealogico n. libro genealogico n. madre nonno materno nonna materna libro genealogico n. libro genealogico n. libro genealogico n. n) tutti i risultati disponibili dei test di rendimento e i risultati aggiornati della valutazione genetica, comprese particolarità e difetti genetici dell’animale nonché dei genitori e dei nonni, secondo quanto prescritto dal programma di allevamento relativo alla categoria e all’animale in questione. Se i risultati della valutazione genetica sono pubblicamente accessibili su Internet sarà sufficiente fare riferimento al sito web in cui è possibile consultarli; o) nel caso di femmine gravide, data dell’inseminazione o dell’accoppiamento e identificazione del toro donatore; p) nome e qualifica del firmatario, data e luogo di consegna del certificato nonché firma della persona autorizzata dall’organizzazione di allevatori che lo rilascia. 2.   Tali indicazioni possono tuttavia figurare in altri documenti che accompagnano l’animale, purché l’organizzazione di allevatori che tiene il libro genealogico certifichi i suddetti documenti utilizzando la seguente formula: «Il sottoscritto attesta che nei documenti allegati figurano le indicazioni di cui all’ della decisione 2005/379/CE della Commissione: […]», seguita da un elenco esaustivo dei pertinenti allegati.
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