Art. 4

In vigore dal 17 mag 2005
1.   Nei certificati genealogici relativi agli ovuli figurano le seguenti indicazioni: a) tutte le indicazioni di cui all’ relative alla femmina donatrice degli ovuli nonché il suo gruppo sanguigno o i risultati di test che diano garanzie scientifiche equivalenti per certificare la genealogia; b) informazioni che consentano di identificare gli ovuli: data della raccolta nonché nomi e recapiti del gruppo di raccolta e del destinatario; c) se ogni fiala contiene più di un ovulo occorre precisarne il numero; i suddetti ovuli devono inoltre provenire dalla stessa madre; d) nome e qualifica del firmatario, data e luogo di emissione del certificato nonché firma della persona autorizzata dall’organizzazione di allevatori che lo rilascia. 2.   Tali indicazioni possono tuttavia figurare in altri documenti che accompagnano gli ovuli, purché l’organizzazione di allevatori che tiene il libro genealogico certifichi i suddetti documenti utilizzando la seguente formula: «Il sottoscritto attesta che nei documenti allegati figurano le indicazioni di cui all’ della decisione 2005/379/CE della Commissione: […]», seguita da un elenco esaustivo dei pertinenti allegati.
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Art. 4 Decisione (UE) 2005/379 — Testo vigente | Portale Normativo