Art. 6
Deroga agli articoli 3 e 4 applicabile ai prodotti a base di carne suina e a tutti gli altri prodotti contenenti carne suina
In vigore dal 2 mag 2005
Deroga agli applicabile ai prodotti a base di carne suina e a tutti gli altri prodotti contenenti carne suina
1. In deroga all', punto c), l'Italia può autorizzare la spedizione di prodotti a base di carne suina e di tutti gli altri prodotti contenenti carne suina dalla Sardegna verso regioni situate al di fuori della Sardegna, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2-5 del presente articolo.
2. I prodotti devono:
a)
provenire da carni introdotte in Sardegna come carni suine fresche conformemente alle direttive 64/433/CEE o 2002/99/CE; oppure
b)
provenire da carni suine conformi ai requisiti di cui all' della presente decisione; oppure
c)
essere conformi all', paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE ed essere stati sottoposti a trattamento inteso ad eliminare il virus della peste suina africana la cui efficacia è riconosciuta conformemente alle indicazioni di cui dall'allegato III di tale direttiva.
3. I prodotti sono realizzati, conservati e trasformati in stabilimenti:
a)
riconosciuti a tal fine dall'autorità competente; e
b)
nei quali sono realizzati, conservati o trasformati solo prodotti conformi ai requisiti di cui al paragrafo 2.
4. In deroga all', i prodotti citati devono recare il timbro ovale previsto dall'allegato B, capitolo VI, punto 4, della direttiva 77/99/CEE, oppure, dopo la sua entrata in vigore, il bollo sanitario previsto dal regolamento (CE) n. 853/2004.
5. Tali prodotti:
a)
sono soggetti a certificazione veterinaria conformemente all' della direttiva 2002/99/CE; e
b)
all'uscita dalla Sardegna sono accompagnati dal certificato per gli scambi interni, a norma del regolamento (CE) n. 599/2004, completo dei dati di polizia sanitaria specifici, di cui all'allegato IV della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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