Art. 3

Divieto applicato ai movimenti di suini vivi, di sperma, ovuli e embrioni di suini e alle spedizioni di carni suine, di prodotti a base di carne suina e di altri prodotti contenenti carne suina provenienti dalla Sardegna

In vigore dal 2 mag 2005
Divieto applicato ai movimenti di suini vivi, di sperma, ovuli e embrioni di suini e alle spedizioni di carni suine, di prodotti a base di carne suina e di altri prodotti contenenti carne suina provenienti dalla Sardegna L’Italia vieta quanto segue: a) i movimenti di suini vivi provenienti dalla Sardegna; b) i movimenti di sperma, ovuli ed embrioni di suini provenienti dalla Sardegna; e c) le spedizioni di carni suine, di prodotti a base di carne suina e di tutti gli altri prodotti contenenti carne suina provenienti dalla Sardegna.
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Divieto applicato ai movimenti di suini vivi, di sperma, ovuli e embrioni di suini e alle spedizioni di carni suine, di prodotti a base di carne suina e di altri prodotti contenenti carne suina provenienti dalla Sardegna (Art. 3 Decisione (UE) 2005/363) — Testo vigente | Portale Normativo