Art. 3
Divieto applicato ai movimenti di suini vivi, di sperma, ovuli e embrioni di suini e alle spedizioni di carni suine, di prodotti a base di carne suina e di altri prodotti contenenti carne suina provenienti dalla Sardegna
In vigore dal 2 mag 2005
Divieto applicato ai movimenti di suini vivi, di sperma, ovuli e embrioni di suini e alle spedizioni di carni suine, di prodotti a base di carne suina e di altri prodotti contenenti carne suina provenienti dalla Sardegna
L’Italia vieta quanto segue:
a)
i movimenti di suini vivi provenienti dalla Sardegna;
b)
i movimenti di sperma, ovuli ed embrioni di suini provenienti dalla Sardegna; e
c)
le spedizioni di carni suine, di prodotti a base di carne suina e di tutti gli altri prodotti contenenti carne suina provenienti dalla Sardegna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:363:oj#art-3