Art. 2

Definizioni

In vigore dal 2 mag 2005
Definizioni Ai fini della presente decisione, si applicano le seguenti definizioni: a) «suino»: qualsiasi animale che risponda alla definizione di cui all', lettera a), della direttiva 2002/60/CE; b) «carni suine»: tutte le parti del suino idoneo al consumo umano; c) «prodotti a base di carne suina»: prodotti lavorati risultanti dalla trasformazione delle carni suine o dalla trasformazione secondaria dei prodotti così trasformati, la cui superficie di taglio non presenti più le caratteristiche delle carni fresche; d) «altri prodotti a base di carne suina»: prodotti destinati al consumo umano contenenti carne suina o prodotti a base di carne suina.
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