Art. 1
Oggetto e campo d'applicazione
In vigore dal 2 mag 2005
Oggetto e campo d'applicazione
La presente decisione stabilisce norme sanitarie riguardo:
a)
ai movimenti di suini vivi, di sperma, ovuli ed embrioni di suini, nonché alle spedizioni di carni suine, di prodotti a base di carne suina e di tutti gli altri prodotti contenenti carne suina provenienti dalla Sardegna; e
b)
alla bollatura delle carni suine, dei prodotti a base di carne suina e di tutti gli altri prodotti contenenti carne suina in Sardegna.
Storico versioni
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Proeli:dec:2005:363:oj#art-1