Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione

In vigore dal 2 mag 2005
Oggetto e campo d'applicazione La presente decisione stabilisce norme sanitarie riguardo: a) ai movimenti di suini vivi, di sperma, ovuli ed embrioni di suini, nonché alle spedizioni di carni suine, di prodotti a base di carne suina e di tutti gli altri prodotti contenenti carne suina provenienti dalla Sardegna; e b) alla bollatura delle carni suine, dei prodotti a base di carne suina e di tutti gli altri prodotti contenenti carne suina in Sardegna.
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