Art. 2
Definizioni
In vigore dal 2 mag 2005
Definizioni
Ai fini della presente decisione, si applicano le seguenti definizioni:
a)
«suino»: qualsiasi animale che risponda alla definizione di cui all', lettera a), della direttiva 2002/60/CE;
b)
«carni suine»: tutte le parti del suino idoneo al consumo umano;
c)
«prodotti a base di carne suina»: prodotti lavorati risultanti dalla trasformazione delle carni suine o dalla trasformazione secondaria dei prodotti così trasformati, la cui superficie di taglio non presenti più le caratteristiche delle carni fresche;
d)
«altri prodotti a base di carne suina»: prodotti destinati al consumo umano contenenti carne suina o prodotti a base di carne suina.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:363:oj#art-2