Art. 5

Deroga agli articoli 3 e 4 applicabile alle carni suine

In vigore dal 2 mag 2005
Deroga agli applicabile alle carni suine 1.   In deroga all', punto c), l'Italia può autorizzare la spedizione di carni suine dalla Sardegna verso regioni situate al di fuori della Sardegna, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2-5 del presente articolo. 2.   Le carni suine devono provenire: a) da suini: i) introdotti in Sardegna a scopi di macellazione conformemente alle direttive 64/432/CEE, 72/462/CEE o 2004/68/CE; e ii) conformi alle condizioni di cui all'allegato II, parte A; b) o da suini: i) che abbiano soggiornato per almeno quattro mesi prima della data del trasporto all'impianto di macellazione nell’azienda d'origine in Sardegna la quale deve essere situata al di fuori delle zone figuranti nell'allegato I; e ii) conformi alle condizioni di cui all'allegato II. 3.   Le carni suine sono prodotte, immagazzinate e lavorate in stabilimenti: a) riconosciuti a tal fine dall'autorità competente; e b) nei quali le carni suine sono prodotte, immagazzinate o lavorate separatamente da altre carni non conformi ai requisiti di cui al paragrafo 2. 4.   In deroga all' della presente decisione, le carni suine devono essere contrassegnate con il timbro ovale previsto all'allegato I, capitolo XI, punto 50, della direttiva 64/433/CEE, oppure, dopo la sua entrata in vigore, con il bollo sanitario prescritto dal regolamento (CE) n. 854/2004. 5.   Le carni suine: a) sono soggette a certificazione veterinaria conformemente all' della direttiva 2002/99/CE; e b) all'uscita dalla Sardegna sono accompagnate dal certificato per gli scambi commerciali, a norma del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione (14), completo dei requisiti di polizia sanitaria, di cui all'allegato III della presente decisione.
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Deroga agli articoli 3 e 4 applicabile alle carni suine (Art. 5 Decisione (UE) 2005/363) — Testo vigente | Portale Normativo