Art. 7
Informazione della Commissione e degli altri Stati membri
In vigore dal 2 mag 2005
Informazione della Commissione e degli altri Stati membri
Ogni sei mesi a partire dalla data della decisione, l’Italia comunica alla Commissione e agli altri Stati membri quanto segue:
a)
l’elenco aggiornato degli stabilimenti riconosciuti previsti all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 3; e
b)
l’elenco di tutte le partite di carni suine, di prodotti a base di carne suina e di tutti gli altri prodotti contenenti carne suina sottoposti alla certificazione prevista all’, paragrafo 4, e all’, paragrafo 4; e
c)
ogni informazione utile riguardo all’applicazione della presente decisione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
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