Art. 7

Informazione della Commissione e degli altri Stati membri

In vigore dal 2 mag 2005
Informazione della Commissione e degli altri Stati membri Ogni sei mesi a partire dalla data della decisione, l’Italia comunica alla Commissione e agli altri Stati membri quanto segue: a) l’elenco aggiornato degli stabilimenti riconosciuti previsti all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 3; e b) l’elenco di tutte le partite di carni suine, di prodotti a base di carne suina e di tutti gli altri prodotti contenenti carne suina sottoposti alla certificazione prevista all’, paragrafo 4, e all’, paragrafo 4; e c) ogni informazione utile riguardo all’applicazione della presente decisione.
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Informazione della Commissione e degli altri Stati membri (Art. 7 Decisione (UE) 2005/363) — Testo vigente | Portale Normativo