Art. 7
In vigore dal 28 apr 2005
Il gruppo e i gruppi di lavoro si riuniscono di norma nei locali della Commissione, nella forma e secondo i tempi determinati dalla Commissione.
Il gruppo adotta il proprio regolamento interno sulla base di un progetto presentato dalla Commissione.
Il segretariato del gruppo è assicurato dalla Commissione. I membri del personale della Commissione interessati possono assistere alle riunioni del gruppo e dei gruppi di lavoro e partecipare ai dibattiti.
La Commissione può pubblicare su Internet, nella lingua originale del documento in questione, qualsiasi conclusione, sintesi, conclusione parziale o documento di lavoro relativo al gruppo o ai suoi gruppi di lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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