Art. 4

In vigore dal 28 apr 2005
La durata del mandato dei membri del gruppo è di tre anni. Il mandato è rinnovabile. Al termine del triennio, i membri del gruppo restano in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del mandato. In caso di dimissioni o decesso di un membro del gruppo in corso di mandato, la Commissione nomina un nuovo membro conformemente all'.
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Art. 4 Decisione (UE) 2005/380 — Testo vigente | Portale Normativo