Art. 4
In vigore dal 28 apr 2005
La durata del mandato dei membri del gruppo è di tre anni. Il mandato è rinnovabile. Al termine del triennio, i membri del gruppo restano in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del mandato. In caso di dimissioni o decesso di un membro del gruppo in corso di mandato, la Commissione nomina un nuovo membro conformemente all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:380:oj#art-4